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Nuove norme sul riconoscimento della qualifica di rifugiato a stranieri e apolidi

Entra in vigore il 19 gennaio il provvedimento di attuazione della direttiva comunitaria che fissa le norme minime di protezione internazionale

Entreranno in vigore il 19 gennaio 2008 le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

E' stato in fatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008 il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Nel provvedimento sono contenuti i requisiti di individuazione delle qualifiche di 'rifugiato' e 'persona ammissibile alla protezione sussidiaria':
- rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno;
- persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Sono altresì esclusi dal regime di protezione gli stranieri per i quali sussistano fondati motivi per ritenere che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; che abbiano commesso all'estero, prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi; che si siano resi colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.


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