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TAVOLO REGIONALE SULL'IMMIGRAZIONE - Proposta di intervento sulla legge regionale 22/07/1997 n.44 in materia di edilizia residenziale pubblica

Ancona, 25 novembre 2005
L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA:
proposta di intervento sulla L.R. nr.44/97
Si ritiene necessario ed opportuno sottoporre all'attenzione del Tavolo, la gravissima situazione che si è venuta a creare ai danni dei lavoratori migranti e dei loro familiari a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 334/2004, il quale, nel rendere esecutive le disposizioni relative al contratto di soggiorno, impone ai fini della stipula del contratto di lavoro di certificare l'idoneità dell'alloggio di cui dispone il lavoratore (vedi nuovo art.35 D.P.R. 394/99). Considerato che tutti i lavoratori stranieri sono tenuti alla stipula del contratto di soggiorno, l’obbligo riguarda la generalità dei rapporti di lavoro instaurati o instaurandi con lavoratori non appartenenti alla Comunità Europea. Poiché spetta al datore di lavoro dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il lavoratore dispone di un alloggio idoneo, si verifica frequentemente che i datori di lavoro si rifiutino di sottoscrivere una simile dichiarazione (con la conseguenza di inibire la stessa stipula del contratto di soggiorno), qualora il lavoratore non fornisca la certificazione di idoneità rilasciata dai competenti uffici comunali. Ai sensi dell'art.5bis del T.U. la certificazione di idoneità può essere rilasciata solo nel caso in cui l'alloggio rispetti i parametri minimi fissati dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: si tratta, in sostanza, del medesimo requisito di idoneità alloggiativa già previsto, e tristemente sperimentato, dall'art.29 T.U. al fine di conseguire il nullaosta per il ricongiungimento familiare. Vincolare la certificazione dell'idoneità dell'alloggio alla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ha prodotto una situazione paradossale. Le Regioni più aperte ad una produzione normativa maggiormente incentrata sulle garanzie sociali hanno approvato, nel corso degli anni, leggi regionali per l'edilizia pubblica che fissano standard abitativi più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa nazionale: una scelta giusta, orientata a garantire uno sviluppo dignitoso dell'edilizia pubblica. Tale garanzia, però, si è paradossalmente rovesciata nel suo contrario nel momento in cui è diventata il parametro per valutare l'idoneità dell'alloggio di cui dispone il migrante nel momento in cui chiede il ricongiungimento familiare o nel momento in cui è chiamato a stipulare il contratto di soggiorno. La situazione già grave sotto il profilo dei ricongiungimenti familiari (ci sono migranti che, pur essendo proprietari di un'abitazione, sono stati costretti ad affittare un alloggio più grande per rientrare nei parametri minimi di idoneità), è diventata ora drammatica considerato che in assenza dell'idoneità alloggiativa risulta impossibile stipulare un regolare contratto di lavoro: tale situazione ha già prodotto numerosi licenziamenti in tutto il territorio nazionale. Fermo restando che sono già in corso molteplici iniziative volte a conseguire la dichiarazione di illegittimità della norma in oggetto, è possibile, tuttavia, agire da subito sulla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica al fine di ridimensionare drasticamente il problema. In questo senso sono già intervenute significative delibere, come quella della Giunta comunale di Modena e quella della Giunta regionale della Toscana, che hanno provveduto a fissare parametri specifici di idoneità alloggiativa ai fini della certificazione richiesta per la stipula del contratto di soggiorno ed il nullaosta al ricongiungimento familiare (i medesimi parametri vanno estesi alla richiesta di carta di soggiorno). Riteniamo urgentissimo, e coerente con le proposte contenute in questa piattaforma, un tempestivo intervento sulla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica che individui parametri minimi specifici e ridimensionati per la certificazione di idoneità alloggiativa richiesta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (ricongiungimenti, contratto di soggiorno, carta di soggiorno). Nell'allegare, ai fini della discussione, un estratto delle delibere adottate dalla Giunta Comunale di Modena e dalla Giunta Regionale della Toscana, ci sembra opportuno rilevare che, a nostro avviso, il criterio seguito dalla Giunta municipale di Modena appare di maggiore efficacia: ciononostante riteniamo importante mantenere in ambito regionale la definizione dei parametri onde evitare il prodursi di pericolose differenziazioni nel territorio della regione.
ASS. ONLUS AMBASCIATA DEI DIRITTI MARCHE
POL. ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKUR ANCONA
ASS. ONLUS YA BASTA! MARCHE

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