Non commette reato l’immigrato clandestino che, nonostante sia stato espulso, resta in Italia perché guadagna troppo poco per sostenere le spese del biglietto aereo che lo riporta nel suo paese d’origine. Non è infatti sufficiente che abbia abbastanza soldi per varcare la frontiera.
Con una sentenza (n. 23812 del 9 giugno 2009) che consente una permanenza maggiore in Italia a badanti e immigrati irregolari che guadagnano poco, la Cassazione ha dato ragione a un cittadino guatematelco che non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento del questore perché, si era giustificato, come badante, guadagnava fra i 400 e i 500 euro al mese mentre il biglietto aereo per il Guatemala costava 1200 euro.
Solo qualche mese fa la Cassazione aveva assunto una posizione completamente diversa confermando, con la sentenza n. 18537, la legittimità di una espulsione nei confronti di un clandestino che era senz’altro povero perché vestiva in modo da denotare uno stato di povertà. La prima Sezione penale della Corte aveva infatti osservato \"gli indici\" che avevano portato il giudice a stabilire la poverta\' del clandestino \"non integrano l\'ipotesi di particolare pregnanza della assoluta e comprovata impossidenza, idonea a costituire giustificato motivo di inottemperanza\" all\'ordine di espulsione.
Con una sentenza (n. 23812 del 9 giugno 2009) che consente una permanenza maggiore in Italia a badanti e immigrati irregolari che guadagnano poco, la Cassazione ha dato ragione a un cittadino guatematelco che non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento del questore perché, si era giustificato, come badante, guadagnava fra i 400 e i 500 euro al mese mentre il biglietto aereo per il Guatemala costava 1200 euro.
Solo qualche mese fa la Cassazione aveva assunto una posizione completamente diversa confermando, con la sentenza n. 18537, la legittimità di una espulsione nei confronti di un clandestino che era senz’altro povero perché vestiva in modo da denotare uno stato di povertà. La prima Sezione penale della Corte aveva infatti osservato \"gli indici\" che avevano portato il giudice a stabilire la poverta\' del clandestino \"non integrano l\'ipotesi di particolare pregnanza della assoluta e comprovata impossidenza, idonea a costituire giustificato motivo di inottemperanza\" all\'ordine di espulsione.
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