L’INPS – Direzione centrale Prestazioni - ha diramato una circolare applicativa (n. 105 dd. 02.12.2008) delle nuove disposizioni in materia di assegno sociale introdotte con l’art. 20 c. 10 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 195 dd. 21.09.2008 – Suppl. ord. n. 196).
Le citate nuove disposizioni hanno stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per gli aventi diritto all’assegno sociale, disciplinato dall’art. 3 co. 6, della L. n. 335/1995, sia necessario, oltre ai requisiti di stato di bisogno e di età previsti dalla normativa (circolari INPS n. 303 dd. 14.12.1995 e n. 208 dd. 24.11.2006), l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale per almeno dieci anni.
CONSIGLIAMO LA VISIONE DEL SITO ASGI
Le citate nuove disposizioni hanno stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per gli aventi diritto all’assegno sociale, disciplinato dall’art. 3 co. 6, della L. n. 335/1995, sia necessario, oltre ai requisiti di stato di bisogno e di età previsti dalla normativa (circolari INPS n. 303 dd. 14.12.1995 e n. 208 dd. 24.11.2006), l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale per almeno dieci anni.
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