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TAVOLO REGIONALE SULL'IMMIGRAZIONE - Proposte di modifica ed integrazione della legge regionale n. 2 del 02/03/1998 in materia di immigrazione

Ancona, 25 novembre 2005

SCHEMA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE RELATIVE ALLA L.R. nr.2/98.

1)
PRINCIPI GENERALI (art.1)
A)
Inserire nell'art.1, co.1, oltre alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, già contenuta nel testo di legge, il riferimento:
- alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati;
- alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176";
- alla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1975, n.143, ratificata con l.10 aprile 1981, n.158;

Riteniamo che inserire il riferimento alla Convenzione O.I.L. sia particolarmente significativo in un momento in cui tendono a moltiplicarsi i dispositivi normativi che introducono, in violazione della suddetta Convenzione, chiari elementi di differenziazione e discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro tra lavoratori comunitari e lavoratori non comunitari. A tale proposito ricordiamo che la Corte Costituzionale si è ripetutamente pronunciata sull'illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa o regolamentare che abbia l'effetto, diretto o indiretto, di differenziare le opportunità di accesso al mercato del lavoro a seconda della nazionalità del lavoratore. In particolare va ricordata la sentenza della Corte Costituzionale nr.454/1998, con la quale la Consulta, pur ribadendo la legittimità di un sistema di regolazione numerica degli ingressi, ha riaffermato il pieno diritto alla parità di trattamento in capo al lavoratore straniero, una volta che questi sia regolarmente entrato nel territorio nazionale. La questione è di estrema attualità considerato che le modifiche al T.U. introdotte dalla Bossi-Fini, così come rese esecutive ai sensi del D.P.R.334/04 (recante modifiche al Regolamento di Attuazione) introducono, in violazione della Convenzione O.I.L. e dello stesso disposto costituzionale, molteplici ed illegittime differenziazioni, tra le quali va evidenziato, per la gravità delle sue implicazioni, l'obbligo, imposto per l'assunzione di un lavoratore non comunitario, di certificare l'idoneità alloggiativa al fine di poter stipulare un regolare contratto di lavoro: su questo punto torneremo più avanti con un'ipotesi di intervento.
Ricordiamo che la Convenzione O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) reca disposizioni in ordine alle "...migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti ".
B) Inserire nell'art.1, co.2, che le iniziative attuate e sostenute dalla Regione sono altresì volte a:
- Garantire ed assicurare il pieno esercizio del diritto di asilo, così come previsto dall'art.10 della Costituzione, nonchè l'effettivo accesso alle garanzie relative allo status di rifugiato, così come previsto dalla Convenzione di Ginevra;
- Contrastare ogni forma di razzismo e discriminazione, adottando piani specifici di intervento in materia;
- Garantire pari opportunità di reinserimento sociale e di tutela giuridica agli stranieri detenuti;
- Rimuovere, per quanto di competenza, gli ostacoli che pregiudicano la parità di accesso al mercato del lavoro;
- Predisporre idonei strumenti a garanzia e tutela dei minori stranieri non accompagnati;
- Promuovere, nell'ambito della propria competenza e di concerto con gli enti locali, la partecipazione dei migranti alla vita pubblica, all'esercizio dei diritti politici ed alle istituzioni rappresentative, anche individuando e promuovendo i percorsi volti all'estensione del diritto di voto;
2) DESTINATARI (art.2)
A)
Inserire espressamente tra i destinatari della legge i Rifugiati, i Richiedenti Asilo e gli Apolidi.

3) PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI (art.6)
A)
Prevedere nell'art.6 che, in presenza di flussi migratori eccezionali, dovuti a gravi crisi internazionali di natura bellica economica o sociale, la Giunta Regionale, in deroga alla programmazione ordinaria, predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio un programma straordinario di interventi volto a garantire idonea accoglienza e protezione;
B) Prevedere la predisposizione e l'approvazione da parte della Giunta regionale di un Piano specifico di interventi per l'individuazione ed il contrasto delle discriminazioni;
4) ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO
A)
Inserire un articolo specifico relativo al diritto alla parità di accesso al mercato del lavoro ed alla parità di trattamento tra lavoratori, nel rispetto delle diverse identità, culture e religioni;
B) Prevedere che, qualora non sia obbligatoriamente imposto il riconoscimento del titolo di studio, i bandi promossi dalla Regione o dalle altre istituzioni territoriali consentano l'autocertificazione del grado di formazione e della conoscenza della lingua italiana (o delle altre lingue richieste);
5) COMPITI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
A)
Inserire un punto specifico relativo all'obbligo da parte dei Comuni di promuovere, nell'ambito della propria competenza, la partecipazione dei migranti alla vita pubblica, all'esercizio dei diritti politici ed alle istituzioni rappresentative, anche individuando e promuovendo i percorsi volti all'estensione del diritto di voto;
6) CENTRI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI (Art.16)
A)
Inserire un comma aggiuntivo (1bis), secondo cui:
"la Regione, per quanto di sua competenza, contrasta, ricorrendo ad ogni strumento riconosciutole dall'ordinamento ed esercitando ogni facoltà e potere riservatole dalla legge e dalla Carta Costituzionale, le iniziative volte a realizzare nel territorio della Regione, Centri di Permanenza Temporanea o, comunque, Centri di detenzione per migranti in cui lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali possano essere disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto dalla legge e dalla Costituzione a tutela dei cittadini italiani".
7) MISURE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
A)
Inserire nel testo di legge un articolo specifico relativo alle misure contro le discriminazioni ed il razzismo nell'ambito del quale venga prevista, in sintonia con quanto realizzato già in altre regioni, l'istituzione di un CENTRO SERVIZI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, dotato di autonomia organizzativa. Il Centro ha il compito: 1. Di individuare, denunciare, monitorare ed attivare gli organi competenti in relazione alle situazioni di discriminazione e razzismo che si determinano nel territorio della regione; 2. Garantire assistenza e consulenza legale alle vittime di pratiche discriminatorie e razziste.
B) Inserire un articolo specifico relativo alla promozione, valorizzazione e diffusione degli eventi sportivi come "luogo" e strumento di integrazione, di contrasto delle logiche discriminatorie e razziali, di incontro e contaminazione tra culture diverse ed identità molteplici.
8) POLITICHE ABITATIVE
A)
Inserire nel testo di legge un articolo specifico che preveda la promozione, di concerto con gli enti locali e con il diretto intervento della stessa Regione, la costituzione di Agenzie Sociali per la Casa, con funzioni: 1. Di promozione, senza scopo di lucro, dell'incontro tra la domanda e l'offerta; 2. Di orientamento nel mercato abitativo e di individuazione delle possibili soluzioni; 3. Di assistenza e consulenza legale, anche in riferimento alle valutazioni di ordine economico; 4. Di diretta gestione di soluzioni abitative a termine, finalizzate a mediare le emergenze o, comunque, i tempi necessari all'individuazione di soluzioni definitive.
9) PROTEZIONE SOCIALE (Art.20)
A) Si propone di riformulare il comma 2 in questi termini:
"Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, protezione, assistenza ed inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di violenza e di grave sfruttamento".

Ass. Onlus Ambasciata dei Diritti Marche Pol. Antirazzista Assata Shakur Ancona Ass. Onlus Ya Basta! Marche

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