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Comune di Ancona: certificazioni di idoneità alloggiativa del tutto difformi dai parametri di legge

Nell’ultimo periodo ci sono arrivate diverse segnalazione da parti di cittadini extra UE che si sono visti rilasciare dal Comune di Ancona delle certificazioni di idoneità alloggiativa del tutto difformi dai parametri di legge.

Per chi non lo sapesse l’idoneità alloggiativa è un documento obbligatoriamente richiesto per conseguire il nullaosta al ricongiungimento familiare: il cittadino non comunitario che intende ricongiungersi con i propri familiari, oltre a possedere i molteplici requisiti previsti dalla legge, deve anche comprovare la disponibilità di un alloggio idoneo ad ospitare il numero di persone che ci andranno a vivere.
La norma di riferimento del Testo Unico in materia di immigrazione è l'art.29, dove nel comma 3, lett. a) è specificato che lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità “di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita'abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”. Ovviamente l'attività di accertamento e certificazione rimessa agli uffici comunali, non può essere né arbitraria, né discrezionale: essa deve necessariamente basarsi sui parametri di legge. 
Per quanto concerne i parametri di legge il primario riferimento utile deve essere individuato nelle disposizioni che in ambito regionale disciplinano l'edilizia residenziale pubblica, non a caso espressamente richiamate dall'art.9 del Testo Unico seppur in riferimento alla diversa ipotesi dell'idoneità alloggiativa necessaria per estendere ai familiari il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti.
Ovviamente, qualora in ambito regionale siano state adottate disposizioni specificatamente riferite ai parametri abitativi utili ai fini del ricongiungimento familiare, tali parametri dovranno prevalere sugli altri e i competenti uffici comunali avranno l'obbligo di valutare l'idoneità alloggiativa sulla base di essi.
 
E' esattamente il caso della Regione Marche. La legge regionale sull'edilizia abitativa è la L.R. nr. 36/2005, che nell'art.2, co.2, detta espressamente i parametri minimi di idoneità dell'alloggio in rapporto al numero di persone che vi possono abitare. Nel comma 2bis del medesimo articolo è espressamente previsto che “Ai fini dell’applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Giunta regionale può determinare, sentita la Commissione consiliare competente, parametri abitativi minimi diversi da quelli indicati nel comma 2.” 
 
In ottemperanza a tale ultimo disposto la Giunta Regionale con successiva delibera n. 538 del 28/05/2007 ha determinato i parametri minimi abitativi da assumere come riferimento nei procedimenti di ricongiungimento familiare. A questa ultima delibera diede un fondamentale contributo proprio la nostra associazione poiché il tema del ricongiungimento familiare ci è sempre stato a cuore: la delibera del 2007, tutt’ora in vigore, fu il prodotto di un percorso di confronto tra la compagine regionale allora in carica e le associazioni impegnate sul fronte dei diritti dei migranti ed ebbe origine dall’esigenza di facilitare il ricongiungimento tra familiari che spesso sono rimasti separati per lungo tempo e che per ricongiungersi sono costretti a districarsi all’interno di complesse maglie burocratiche e di limiti e vincoli (spesso assurdi) imposti dallo stesso del Testo Unico in materia di immigrazione, limiti e vincoli che gravano pesantemente sulla vita quotidiana di tanti migranti che vivono in Italia.
 
Gli attestati di idoneità alloggiativa rilasciati ultimamente dal Comune di Ancona, in violazione sia dei parametri previsti dalla Legge Regionale, sia di quelli specificatamente dettati dalla Delibera Regionale 538/2007, riducono drasticamente il numero dei familiari che possono abitare in un determinato alloggio, bloccando illegittimamente numerose procedure di ricongiungimento familiare.
 
Riteniamo gravissimo sia che si pongano dei vincoli inesistenti a chi cerca di ricomporre la propria famiglia e la sua dimensione affettiva, sia che il Comune di Ancona reiteri, come già accaduto in materia di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, prassi gravemente lesive dei diritti dei migranti. 
 
Per fare un esempio concreto di ciò che sta accadendo, per un'abitazione di 47mq è stata rilasciata l’idoneità abitativa per una sola persona, mentre secondo la Delibera Regionale sopra richiamata il medesimo alloggio di 47mq consentirebbe ai fini del ricongiungimento familiare la convivenza di 3 persone.
 
Invitiamo pertanto il Comune di Ancona ed i relativi sportelli competenti a prendere conoscenza della legge regionale e della delibera sopracitata, al fine di modificare tempestivamente i parametri di idoneità abitativa applicati e di procedere al riesame e correzione degli attestati già rilasciati sulla base dei parametri errati ed illegittimi. 
Ci attiveremo da subito con dei casi pilota per monitorare la situazione e per portare fino in fondo che questa nuova battaglia a tutela dei diritti fondamentali dei migranti che vivono sul nostro territorio.

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